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LEGGE n 266 DEL 11 AGOSTO 1991 - Legge Quadro sul volontariato

LEGGE n 266 DEL 11 AGOSTO 1991

Legge Quadro sul volontariato

(G.U. n.196 del 22 agosto 1991)

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

LEGGE n 266 DEL 11 AGOSTO - Legge Quadro sul volontariato

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