CALABRIA - Legge regionale 19 aprile 1995, n. 18
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LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1995, N. 18
Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La regione Calabria riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e culturale per:
a) contrastare l'emarginazione;
b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
c) accogliere la vita e migliorarne la qualita';
d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale;
e) concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;
f) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
g) promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità.
CALABRIA - Legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato - Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)