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CALABRIA - Legge regionale 19 aprile 1995, n. 18

LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1995, N. 18

Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La regione Calabria riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e culturale per:

a) contrastare l'emarginazione;

b) prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;

c) accogliere la vita e migliorarne la qualita';

d) concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale;

e) concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;

f) assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;

g) promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità. 

CALABRIA - Legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato - Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 46 del 26 aprile 1995)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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